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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari e, segnatamente, le corti di appello, competenti per la devoluzione agli Stati esteri delle cose confiscate, e il Ministro della giustizia, in qualità di autorità centrale per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito ONU.

B)  Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

C)  Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale, nell'ottica del mantenimento delle garanzie per l'imputato richieste dal nostro ordinamento costituzionale.

D)  Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        L'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda prevalentemente le corti di appello, competenti per la devoluzione agli Stati esteri delle cose confiscate, e il Ministro della giustizia, in qualità di autorità centrale per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito ONU; non sono, comunque, previsti per gli uffici interessati ulteriori impegni superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e con gli organici normalmente a loro disposizione.

E) Aree di criticità.

        Non sussistono aree di criticità.

F)  Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Le attività di redazione del disegno di legge sono state improntate alla realizzazione di una proposta che fosse quanto più semplice possibile, limitandosi all'attuazione del solo contenuto obbligatorio della Convenzione e tralasciando le previsioni ad esecuzione facoltativa; la presa d'atto che la parte più significativa del contenuto facoltativo in questione era già stata recepita o era in corso di recepimento mediante altri strumenti normativi (si veda in merito

 

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quanto specificato nella relazione illustrativa), nonché la necessità di procedere a una ratifica quanto più rapida possibile del predetto strumento internazionale hanno costituito, infatti, le linee guida nella redazione del presente disegno di legge.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico-normativo possibile, tenuto conto della materia sulla quale verte l'intervento.

 

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